Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of critical analysis of aggravating circumstances and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the failure to critically analyze the lower court's reasoning regarding aggravating circumstances and mitigating factors. The appellant argued for a reduction in the penalty based on specific statutory provisions, but the court found the appeal lacked the necessary critical engagement with the factual basis of the conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it fails to provide a critical analysis of the arguments and reasoning underlying the contested decision, particularly regarding the assessment of aggravating and mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILIPO FRANCESCO nato a CROTONE il 28/07/1984 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; f" Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Silipo Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 24/07/2020 dal Tribunale di Crotone di condanna per il reato di cui agli artt.110, 624, 626 n.2 cod. pen. commesso in Cutro il 27 agosto 2018; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art.625 n.2, all'art.131 bis cod.
Den. e al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul c:ontenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la circostanza aggravante desunta dall'acquisizione di filmati corroboranti la prova dichiarativa resa dalla parte offesa costituita parte civile ed essendo esposta ampia motivazione a pag.2 a sostegno del diniego della causa di non punibilità dettata dall'art.131 bis cod. pen. (non trascurabile entità del danno, insidiose modalità della 'condotta in ora notturna su furgone parcheggiato per strada e destinato ad attività di commercio fonte di sostentamento per la vittima, suo lontano parente) e del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il C sigliere e tens