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Ordinanza — n. 13855/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against penalty application as inadmissible due to non-deducible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13855/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Conti Matteo and Ricciardi Canio inadmissible without formalities. The defendants challenged the penalty application regarding the application of Article 129 and the proportionality of the sentence, but these grounds were deemed non-deducible under specific procedural rules. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against penalty application are inadmissible if the grounds cited are not deducible under the law, resulting in the rejection of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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inadmissible appeals penalty application non-deducible grounds procedural costs Cassa delle ammende Article 129 proportionality of sentence motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
56, 61 n.7,110, 624, 625 nn.2 e 5ppmmesso in Noventa di Piave il 29 settembre 2019 (capo b); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art.129 cod.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
e circa la congruità della pena) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 1 comma 50 della legge 103/2017
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
C. Cost. 186/2000
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art.129 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONTI MATTEO nato a CERIGNOLA il 04/02/1973 RICCIARDI CANIO nato a CERIGNOLA il 09/05/1975 avverso la sentenza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAnFt-6-avviso alle parti» udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati Conti Matteo e Ricciardi Canio hanno proposto ricorso, con distinti atti, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Venezia ha loro applicato una pena, su accordo delle parti, per i reati di cui agli artt.61 n.7,110, 624, 625 n.1 e 5, commesso in Torre di Mosto tra il 21 e il 22 settembre 2019 (capo a) e di cui agli artt. 56, 61 n.7,110, 624, 625 nn.2 e 5ppmmesso in Noventa di Piave il 29 settembre 2019 (capo b); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. e circa la congruità della pena) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i/I O marzo 2024 Il Con liere estensore Il Preside