Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Portogallo Marco inadmissible. The appellant argued for a lighter sentence and the denial of generic mitigating circumstances, but failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not include a necessary critical analysis of the arguments forming the basis of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTOGALLO MARCO nato a MANDURIA il 07/03/1988 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; 1S7 Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Portogallo Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 11/10/2022 dal Tribunale di Taranto di condanna per il reato di cui all'art. 116d.
Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Manduria il 30 maggio 2020; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che ritiene non adeguatamente motivati dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche, alle pagg.1-2 della sentenza impugnata; rilevato che la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P . Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell