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Sentenza — n. 13852/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13852/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13852/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CUTRALE MIRKO nato a NOTO il 19/10/1991 ARPE OTTAVIO nato a NOTO il 05/12/1988 avverso la sentenza dei 16/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Gli imputati Cutrale Mirko e Arpe Ottavio hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siracusa del 20 aprile 2016 (di condanna per il reato di cui agli artt.110, 56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13852/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso non osta alla disamina del terzo motivo, concernente la sopravvenuta prescrizione del reato, in quanto maturata prima della pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Parole chiave

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registrazione clandestina di conversazioni protezione delle comunicazioni prove acquisite illegalmente controinterrogatorio del ministero pubblico audizione o interrogatorio delitto contro l'ambiente
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CUTRALE MIRKO nato a NOTO il 19/10/1991 ARPE OTTAVIO nato a NOTO il 05/12/1988 avverso la sentenza dei 16/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Gli imputati Cutrale Mirko e Arpe Ottavio hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siracusa del 20 aprile 2016 (di condanna per il reato di cui agli artt.110, 56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.;

Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (violazione di legge e vizio di motivazione sul punto inerente all'affermazione di responsabilità e vizio di motivazione su diniego di circostanze attenuanti generiche) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza a pag.2 quanto alla responsabilità e a pag.3 quanto alle generiche;

L'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso non osta alla disamina del terzo motivo, concernente la sopravvenuta prescrizione del reato, in quanto maturata prima della pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 marzo 2024 iere sten