Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13764/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13764/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13764/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 29 marzo 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 23 settembre 2019 con cui Cutrone Andrea era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13764/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 2 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti sospensione condizionale della pena grave eccesso di velocità termine di sospensione

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTRONE ANDREA nato a RAGUSA il 26/06/1987 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 marzo 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 23 settembre 2019 con cui Cutrone Andrea era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2- bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ed errore in procedendo, lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorso il relativo termine il 22 ottobre 2022, in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato. Non risulta corretta, infatti, la doglianza eccepita da parte del ricorrente per cui il termine di prescrizione del reato ascrittogli sarebbe decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Tale delitto, infatti, è stato commesso in data 22 ottobre 2017, ma il relativo termine di prescrizione non è decorso il giorno 22 ottobre 2022 - come invece ritenuto da parte del ricorrente - ma lo sarà solo in data 22 aprile 2024, dovendo nella specie trovare applicazione la disciplina prevista dalla I. 23 giugno 2017, n. 103.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere est