Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13763/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant violating mandatory defense attorney signature requirement under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than by a qualified defense attorney. The defendant argued for a review of the increased sentence, but the court emphasized that since August 2017, all cassation petitions must be signed by lawyers enrolled in the special registry. Consequently, the court ruled that personal signatures are insufficient for this type of appeal, leading to the dismissal and an order for the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney enrolled in the special registry of the Court of Cassation; personal signatures by the party are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal signature requirement defense attorney registry Art. 613 c.p.p. special registry enrollment furto aggravato revisione della sentenza penale permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I.
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 63, comma 4, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo, omessa motivazione in ordine all'aumento di pena effettuato ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
L. 23 giugno 2017, n. 103
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO ANTONIO nato a NAPOLI il 03/04/1982 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv6 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione del locale Tribunale del 29 settembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta a Di Lorenzo Antonio nella misura di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n.7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo, omessa motivazione in ordine all'aumento di pena effettuato ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01;

Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il