Cassation appeal dismissed as inadmissible because the cited ground does not match statutory requirements for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cosimo Pignatale inadmissible without formalities. The appellant argued violations of Articles 125 and 444 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found this ground does not fall within the specific list of inadmissibility reasons permitted by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 4,000 euros to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged ground for inadmissibility does not correspond to one of the specific causes enumerated in the law, resulting in a declaration without formalities and the imposition of costs.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATALE COSIMO nato a TARANTO il 23/11/1984 avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 5 luglio 2023 il Tribunale di Taranto ha applicato a Pignatale Cosimo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi ventidue di reclusione ed auro 800,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7-bis cod. pen.; 61 n. 2, 385 cod. pen.; 337 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 444 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I