Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the defendant instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, Gega Fabio, rather than by a qualified defense attorney. The lower court had reduced his sentence, and the defendant argued for a review of the decision under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The court ruled that since the 2017 legislative reform, all cassation appeals must be signed by lawyers on the special register, making personal signatures legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney on the special register; personal signatures by the party render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEGA FABIO nato il 25/08/1975 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 maggio 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 19 febbraio 2021, ha, sull'accordo delle parti, rideterminato - per quanto di interesse in questa sede - la pena inflitta a Gega Fabio nella misura di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.020,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 624-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01;
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore