Cassation appeal dismissed as inadmissible for excessive sentence complaint not listed in Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Brilli Roberto inadmissible without formalities. The defendant argued the sentence was excessive, but this ground is not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging the excessive length of the sentence is inadmissible as it does not fall within the statutory grounds for cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRILLI ROBERTO nato a BITONTO il 11/08/1974 , avverso la sentenza del 08/04/2022 del GIP TRIBUNALE di FORLI' dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'8 aprile 2022 il G.U.P. del Tribunale di Forlì ha applicato a Brilli Roberto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi quattro, giorni due di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen., nonché a varie ipotesi di furto aggravato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, l'eccessiva entità della pena inflittagli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il