Italian Court dismisses appeal claiming excessive drug sentence due to lack of detailed reasoning for low penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court's sentence of three years was not excessive. The defendant argued the penalty violated Articles 81, 133, and 125 of the Criminal Code, but the Court found no need for detailed justification since the sentence was near the minimum statutory range. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, Art. 125 comma 3 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that detailed reasoning regarding sentencing criteria is required only when the penalty is near the maximum or above average, rendering appeals against low sentences inadmissible for lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA BALDASSARE nato a GELA il 12/02/1983 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 febbraio 2023 la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio a seguito di precedente pronuncia di annullamento di questa Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a Nicosia Baldassarre nella misura di anni tre di reclusione in ordine a reati in materia di stupefacenti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 133 e 125, comma 3, cod. pen., lamentando l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P