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Ordinanza — n. 13754/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13754/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13754/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 2 maggio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Brescia ha applicato a Lleshi Besian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo A); 337, 582 e 585 in relazione all'art. 576 cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza, illegalità della pena pecuniaria, violazione degli artt. 1, 81 cod. pen. e 25 Cost.2.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 576 cod. pen; Ordinanza — n. 13754/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Brescia ha applicato a Lleshi Besian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo A); 337, 582 e 585 in relazione all'art. 576 cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza, illegalità della pena pecuniaria, violazione degli artt. 1, 81 cod. pen. e 25 Cost.2.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva abbandono per lesioni personali motivi di cassazione revisione della sentenza penale pena complementare principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Brescia ha applicato a Lleshi Besian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt.
art. 576 cod. pen
(capo A); 337, 582 e 585 in relazione all'art. 576 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLESHI BESIAN nato il 24/02/1978 avverso la sentenza del 02/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 maggio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Brescia ha applicato a Lleshi Besian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo A); 337, 582 e 585 in relazione all'art. 576 cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza, illegalità della pena pecuniaria, violazione degli artt. 1, 81 cod. pen. e 25 Cost.2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr s den