Ordinanza — n. 13751/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 22 novembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del locale Tribunale del 22 settembre 2021 con cui Potenza Mariangela era stata condannata alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 61 n. 2 cod. pen. (capo A); 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge ed inidoneità della motivazione in ordine alle ragioni del disposto riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, di cui lamenta l'insussistenza dei necessari presupposti applicativi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 13751/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 61 n. 2 cod. pen. (capo A); 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge ed inidoneità della motivazione in ordine alle ragioni del disposto riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, di cui lamenta l'insussistenza dei necessari presupposti applicativi.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POTENZA MARIANGELA nato a MODUGNO il 31/10/1981 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 novembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del locale Tribunale del 22 settembre 2021 con cui Potenza Mariangela era stata condannata alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 61 n. 2 cod. pen. (capo A); 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge ed inidoneità della motivazione in ordine alle ragioni del disposto riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, di cui lamenta l'insussistenza dei necessari presupposti applicativi.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo esso privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, per quanto sintetica, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale della prevenuta dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estens