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Ordinanza — n. 13748/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-justiciable factual re-evaluation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13748/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant attempted to re-evaluate factual evidence, a power reserved exclusively for the trial court. The applicant argued for acquittal and reduced sentencing, but the Court held that such arguments constitute impermissible challenges to the lower court's discretionary fact-finding. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, as the appreciation of facts remains the exclusive prerogative of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal factual re-evaluation inadmissible appeal appreciation of evidence discretionary power Italian criminal procedure separation of powers abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen
art. 62 -bis cod. pen
La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica in punto di diritto, infine, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEFFALIA GIUSEPPE nato a PARTINICO il 22/02/1996 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 ottobre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 12 maggio 2020 con cui Ceffalia Giuseppe era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale, dovendo il panorama probatorio indurre a una pronuncia assolutoria; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessiva entità della pena applicatagli, nonché all'omessa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. 2.2.

Con riguardo, poi, alla seconda cloglianza eccepita, il Collegio osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica in punto di diritto, infine, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ge