Ordinanza — n. 13745/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19 ottobre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala del 1° aprile 2021 con cui Magnasco Gianvito era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione in suo favore di una pena sostitutiva ex art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13745/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione in suo favore di una pena sostitutiva ex art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNASCO GIANVITO nato a MAZARA DEL VALLO il 18/06/1994 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; h
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19 ottobre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala del 1° aprile 2021 con cui Magnasco Gianvito era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione in suo favore di una pena sostitutiva ex art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni della mancata applicazione di una pena sostitutiva. Il motivo dedotto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen