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Ordinanza — n. 13743/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13743/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13743/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani del 3 marzo 2020 con cui Peraino Rosanna era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, invocando, con un unico motivo, la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13743/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, invocando, con un unico motivo, la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Parole chiave

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incidente motociclistico delitto di fuga responsabilità per incidente stradale vittima di infortunio contravvenzione alla circolazione sorpasso pericoloso

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, invocando, con un unico motivo, la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERAINO ROSANNA nato a MARSALA il 24/06/1969 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani del 3 marzo 2020 con cui Peraino Rosanna era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, invocando, con un unico motivo, la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata e la congruità della pena inflittale. Il motivo proposto dalla ricorrente è, pertanto„ manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il