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Ordinanza — n. 13742/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding sentencing reduction under Art. 62-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding the lack of motivation for denying a sentencing reduction was manifestly unfounded. The appellant argued that the Court of Appeal failed to apply the maximum reduction under Article 62-bis of the Penal Code, while the lower court provided a coherent and legally sound justification for rejecting this benefit. The supreme court upheld the finality of the second-instance judgment, ruling that the appellate court's reasoning was not subject to review in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b, c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the alleged lack of motivation is manifestly unfounded, as the second-instance judgment's reasoning is logically coherent and legally sound, rendering it unassailable in terms of legality.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifestly unfounded claim sentencing reduction Article 62-bis Penal Code lack of motivation imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. b, c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 62 -bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01
con riduzione della pena nella sua massima estensione, esprimendo, pur nella sintesi, una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTHMEN AHMED nato il 25/06/1988 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Terni del 15 gennaio 2021, ha rideterminato la pena inflitta a Othmen Ahmed nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., lamentando carenza motivazionale in ordine all'omessa applicazione della riduzione di pena prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella sua massima estensione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, dovendo essere osservato come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. con riduzione della pena nella sua massima estensione, esprimendo, pur nella sintesi, una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il