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Ordinanza — n. 13740/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13740/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13740/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 23 novembre 2020 con cui Cavazzoni Claudio era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla dedotta eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13740/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla dedotta eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.

Parole chiave

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abuso di sostanze reato grave di stupefacenti consumo di canapa sostanze soggette a restrizione sanzioni penali traffico aggravato di cocaina

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZONI CLAUDIO nato a CONCORDIA SULLA SECCHIA il 01/03/1968 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 23 novembre 2020 con cui Cavazzoni Claudio era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla dedotta eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'ari:. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 I