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Ordinanza — n. 13729/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of specific document attachment and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Di Liddo and Di Pinto inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court's decision was flawed due to the absence of the notified judgment and a lack of reasoning. The court rejected these claims because the appeals were generic and did not include the specific documents or detailed arguments required by law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible if they are non-specific and lack the integral transcription or attachment of the cited acts, violating the principle of self-sufficiency.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility principle of self-sufficiency generic appeal grounds missing document attachment lack of specific motivation violazione delle forme sostanziali vizio di procedura indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071--01
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LIDDO VINCENZO nato a BISCEGLIE il 27/06/1965 DI PINTO MAURO nato a BISCEGLIE il 01/12/1989 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 dicembre 2022 la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da Di Liddo Vincenzo e Di Pinto Mauro avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani del 21 settembre 2018 con cui gli imputati erano stati rispettivamente condannati alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa (Di Liddo) e anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa (Di Pinto), in quanto ritenuti responsabili di varie fattispecie criminose loro ascritte. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, cori due distinti motivi: inosservanza di norme processuali, per essergli stata notific:ata la sentenza impugnata priva del dispositivo, nonché di un qualsiasi elemento idoneo a comprendere l'intervenuto esito del giudizio; omessa motivazione, non evincendosi dal provvedimento notificatogli nessuna argomentazione in ordine alla decisione assunta.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come le doglianze eccepite siano aspecifiche e non autosufficienti, non essendo stata allegata ai ricorsi la sentenza notificata ai prevenuti con le omissioni oggetto di censura. In proposito, infatti, assume troncante rilievo il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibilli, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071--01).

All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così decisi() in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il ft te t Alessandro D' Andrea Dona el rranti DEPOSIIA17\ IN