Ordinanza — n. 13728/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13 giugno 2022 il G.I.P. del Tribunale di Bari ha - tra gli altri - applicato a Cardinale Andrea, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per non avere esplicitato il giudice il percorso argomentativo seguito ai fini dell'adozione della sua decisione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13728/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bari ha - tra gli altri - applicato a Cardinale Andrea, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per non avere esplicitato il giudice il percorso argomentativo seguito ai fini dell'adozione della sua decisione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE ANDREA nato a FOGGIA il 25/06/1994 avverso la sentenza del 13/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 giugno 2022 il G.I.P. del Tribunale di Bari ha - tra gli altri - applicato a Cardinale Andrea, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per non avere esplicitato il giudice il percorso argomentativo seguito ai fini dell'adozione della sua decisione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato„ al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I