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Ordinanza — n. 13724/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13724/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13724/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI RAFIK nato il 20/06/1986 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 20 marzo 2018 con cui Saidi Rafik era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.666,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1, 1-bis e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e motivazione apparente in ordine alla disposta applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, nonché all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13724/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 20 marzo 2018 con cui Saidi Rafik era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.666,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1, 1-bis e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e motivazione apparente in ordine alla disposta applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, nonché all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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Repubblica del Sudafrica processo equo diritto a un difensore domanda d'asilo di cittadino nigeriano africa occidentale decisione di adeguatezza

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI RAFIK nato il 20/06/1986 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 20 marzo 2018 con cui Saidi Rafik era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.666,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1, 1-bis e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e motivazione apparente in ordine alla disposta applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, nonché all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consiglie