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Ordinanza — n. 13721/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of mitigating circumstances reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13721/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not deducible in this stage of proceedings. The appellant argued for a reduced sentence and generic mitigating circumstances under specific penal code articles, but the appellate court's reasoning was deemed sufficient for a medium or minimum sentence. Consequently, the court ruled that the second-instance judgment is unassailable regarding the denial of benefits and the sentencing logic.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassazione holds that appeals against sentences are inadmissible if the grounds concern the lack of detailed motivation for a sentence within the medium or minimum range, as such judgments are unassailable in terms of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing motivation generic mitigating circumstances penal code provisions second instance judgment commisurazione della pena per stupefacenti attenuazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., eccependo l'eccessiva entità della pena applicatagli; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62- bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod.
art. 62- bis cod. pen
pen., eccependo l'eccessiva entità della pena applicatagli; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62- bis cod. pen., lamentando la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALANDI ANDREA nato a PISTOIA il 04/06/1977 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 febbraio 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale cli Pisa del 6 maggio 2021 con cui Gualandi Andrea era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., eccependo l'eccessiva entità della pena applicatagli; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62- bis cod. pen., lamentando la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti, in primo luogo, sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo eclittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'ari:. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Cons