Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13718/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding exclusion of punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13718/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Farro Gianluca inadmissible because the sole ground raised was not deducible at this stage of proceedings. The appellant argued for the exclusion of punishability based on the particular lightness of the offense under Article 131-bis of the Penal Code, while the lower court had convicted him for a traffic offense involving drug refusal. The court ruled that the statutory requirements for this exclusion must be evaluated together, and since the appellant's criminal history and lack of cooperation precluded the necessary conditions, the appeal's legal basis was invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 187, comma 8, cod. strada: The exclusion of punishability for particular lightness of the offense requires the concurrent assessment of the lightness of the injury and the non-habitual nature of the conduct, which cannot be separated.

Parole chiave

Generato dall'IA
exclusion of punishability particular lightness of offense non-habitual conduct cassation inadmissibility traffic offense sentencing drug refusal evidence concurrent statutory requirements procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art.
Art. 187, comma 8, cod. strada
in relazione all'art. 187, comma 8, cod. strada, lamentando la mancata applicazione in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131-bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARRO GIAN LUCA nato a FIRENZE il 24/05/1963 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 novembre 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 22 novembre 2021 con cui Farro Gianluca era stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 187, comma 8, cod. strada, lamentando la mancata applicazione in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Con riferimento all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato, infatti, come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10(2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale adeguatamente evidenziato come l'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, non avesse tenuto un comportamento collaborativo con gli inquirenti, perfino rifiutandosi di sottoporsi agli esami volti ad accettare la preventiva assunzione di sostanze stupefacenti.3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere este