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Ordinanza — n. 13699/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13699/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13699/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA DAMIANO nato a ROMA il 26/09/1983 avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di ROMA Glaée-~elita-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Annunziata Damiano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Roma lo ha condannato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13699/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali sospensione di pena risarcimento contrattuale del danno remissione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA DAMIANO nato a ROMA il 26/09/1983 avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di ROMA Glaée-~elita-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Annunziata Damiano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Roma lo ha condannato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre