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Ordinanza — n. 13696/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in procedural error regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13696/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decision was legally sound and adequately motivated. The appellant argued the base penalty was improperly set above the statutory minimum, but the court found the reasoning based on drug quantity and mitigating factors sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if the party is not at fault for the procedural error, shifting the burden of costs to the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of fault procedural error sentencing motivation review drug trafficking penalty procedural costs allocation gravi addebiti penali reato grave di stupefacenti aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANILLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 28/11/1972 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Granillo Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice di merito adeguatamente motivato la determinazione della pena base in misura maggiore al minimo edittale.

Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla natura e al quantitativo di sostanza stupefacente detenuto e posto sotto sequestro, non esiguo, e in ragione del comportamento collaborativo tenuto dall'imputato, ha rideterminato la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 22.000 di multa, assumendo la pena base di anni sette di reclusione ed applicato l'aumento per il reato in continuazione e la riduzione per la scelta del rito.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden