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Ordinanza — n. 13695/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of mitigating circumstance and appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived the mitigating circumstance under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code and raised inadmissible grounds regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant had explicitly renounced the claim for the mitigating circumstance during the appellate proceedings, making a subsequent request for its recognition impermissible. Consequently, the court ruled that the appeal lacked valid grounds and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 6 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant has waived the specific mitigating circumstance or grounds for acquittal in the appellate judgment, as such renunciation precludes subsequent litigation on those points.

Parole chiave

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waiver of mitigating circumstance inadmissible cassation appeal Article 129 procedural acquittal procedural costs allocation appellate waiver effect porto abusivo di armi infrazione privilegiata attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 6 cod. pen.
La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.6, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con il secondo, lamenta vizio della motivazione in ordine alle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile perché entrambi motivi non sono consentiti.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Infatti, quanto ai vizi denunciabili, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Infatti, quanto ai vizi denunciabili, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
art. 73 d.P.R.309/1990
pen., per il reato di cui all'art.23, comma 3, L.110/1975, per aver detenuto una pistola Beretta S con relativo caricatore avente 11 proiettili, con matricola abrasa (capo a); per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990 ( capo b) e per il reato di cui all'art.
art. 348 cod. pen
73 d.P.R.309/1990 ( capo b) e per il reato di cui all'art. 348 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con il secondo, lamenta vizio della motivazione in ordine alle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIOLA PATRIZIA nato a NAPOLI il 23/10/1971 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIclatc~ie.e-~; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Raiola Patrizia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli l'ha condannata, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art.23, comma 3, L.110/1975, per aver detenuto una pistola Beretta S con relativo caricatore avente 11 proiettili, con matricola abrasa (capo a); per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990 ( capo b) e per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. (capo c).

La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.6, cod. pen., per la quale non è stata espressa alcuna rinuncia. Con il secondo, lamenta vizio della motivazione in ordine alle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile perché entrambi motivi non sono consentiti. Nel caso in disamina, emerge dalla lettura della sentenza impugnata che il ricorrente ha rinunciato al motivo di appello n.3, relativo al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.6 cod. pen.

Infatti, quanto ai vizi denunciabili, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

La ricorrente ha invece dedotto la questione relativa alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen e la richiesta di concessione della circostanza attenuante, cui aveva rinunciato. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 puz jIl Consigliere estensore Il Presidente Maria ea rice Ma Donatella Galterio