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Ordinanza — n. 13691/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to inadmissible grounds regarding acquittal and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13691/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were not permitted under the law. The appellant challenged both the acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and the sentencing increase, but the court ruled that complaints about acquittal or sentencing are inadmissible in this context. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against sentences under Art. 599 bis c.p.p., only grounds regarding the parties' will to accept the settlement, the Prosecutor's consent, and the judge's divergent ruling are admissible; complaints about acquittal or sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal concordato in appello acquittal grounds sentencing increase procedural costs imputazione per reati di stupefacenti esame di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABOURA HICHAM nato il 11/10/1975 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE Pia=anR4g=a:ile=Pw:t*I udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Kaboura Hicham ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Lecce lo ha condannato, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 7, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al quantum di aumento applicato per la continuazione. Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il