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Ordinanza — n. 13688/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural requirements under Art. 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13688/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the legal and factual grounds supporting his request for acquittal. Although the appellant invoked the annulment of the lower court's conviction, he provided no specific analysis of the reasoning errors or cited elements of fact required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court applied Article 591 to rule the appeal inadmissible for generic grounds and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal and factual reasons supporting the request, as the appellant cannot be presumed to have acted without fault in this procedural omission.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissibility procedural Code of Criminal Procedure specificity requirements acquittal request imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAME CHEIKH ABDOU KHADRE DIEYLANY nato il 09/07/1974 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Diame Cheikh Abdou Khadre Dieylany ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità e in relazione alla richiesta di proscioglimento.

Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'alt 581 lett.

c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Consigliere estensore Il Presi