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Ordinanza — n. 13687/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and non-punishment grounds belong to trial court jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grievances concerned factual evaluations and the assessment of non-punishment grounds reserved for the trial court. The appellant argued for personal use cultivation and lack of criminality under Article 131 bis, but the appellate court had already thoroughly examined these defenses and found the quantity of extractable doses too high for domestic autoconsumation. Consequently, the Supreme Court ruled that the lower court's reasoning was sound and insusceptible to review, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when grievances concern the evaluation of evidence or the application of non-punishment grounds, which remain within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evaluation review non-punishment grounds domestic cultivation cannabis Article 131 bis criminal code coltivazione di canapa consumo di canapa traffico di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis c.p.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, trattandosi di cannabis destinata all'uso personale e, con il secondo motivo, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, trattandosi di cannabis destinata all'uso personale e, con il secondo motivo, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUDOVICO YURI FRANCESCO nato a BRINDISI il 21/06/1993 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ludovico Yuri Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Lecce lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per aver coltivato 8 vasi di piante cannabis indica di altezze variabili e detenuto tre grammi di foglie essiccate.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, trattandosi di cannabis destinata all'uso personale e, con il secondo motivo, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3, 4 e 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che non ricorrono le condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della non punibilità della cosiddetta coltivazione domestica di stupefacente destinato all'autoconsumo, considerato il quantitativo di prodotto ricavabile, non k_ affatto modesto, pari a 246 dosinl giudice a quo ha inoltre evidenziato che dalla certificazione sanitaria prodotta dallo stesso ricorrente non si evince un abuso cronico della sostanza stupefacente.

Anche la seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle modalità della condotta e alle ragguardevole numero di dosi estraibili dalle piante coltivate, certamente non esiguo.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estenso