Ordinanza — n. 13684/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINCIO DAVIDE nato a SIRACUSA il 12/03/1973 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAei515=g1glìZei udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Davide Pincio Ricorre per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania di condanna per i reati di cui all'art. 23, comma 3, legge n.110/1975, per aver occultato all'interno di una cantina revolver e una pistola semiautomatica (capo 1), di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 2), 697 cod. pen. in relazione alla detenzione di cartucce per la carica delle armi (capo 3) e di cui all'art 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R. 309/1990, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana hashish e cocaina ( capo 4).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13684/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 23, comma 3, legge n.110/1975, per aver occultato all'interno di una cantina revolver e una pistola semiautomatica (capo 1), di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 2), 697 cod. pen. in relazione alla detenzione di cartucce per la carica delle armi (capo 3) e di cui all'art 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R. 309/1990, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana hashish e cocaina ( capo 4).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINCIO DAVIDE nato a SIRACUSA il 12/03/1973 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAei515=g1glìZei udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Davide Pincio Ricorre per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania di condanna per i reati di cui all'art. 23, comma 3, legge n.110/1975, per aver occultato all'interno di una cantina revolver e una pistola semiautomatica (capo 1), di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 2), 697 cod. pen. in relazione alla detenzione di cartucce per la carica delle armi (capo 3) e di cui all'art 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R. 309/1990, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana hashish e cocaina ( capo 4).
Il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, e concerne il trattamento sanzionatorio. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non prede la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Sez. 3, n. 19964 del 29-3-2007) . Si è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, Rv. 255082;
Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr