Ordinanza — n. 13683/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE RENATO nato a MESSINA il 23/09/1961 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Renato Nobile ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per i reati di cui agli artt. 171 ter comma 2, L.633/1941 ( capo A), 648 (capo B) e 337 (capo C) cod. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, mancata applicazione dell'ipotesi di minore gravità di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 13683/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 171 ter comma 2, L.633/1941 ( capo A), 648 (capo B) e 337 (capo C) cod. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, mancata applicazione dell'ipotesi di minore gravità di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE RENATO nato a MESSINA il 23/09/1961 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Renato Nobile ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per i reati di cui agli artt. 171 ter comma 2, L.633/1941 ( capo A), 648 (capo B) e 337 (capo C) cod. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, mancata applicazione dell'ipotesi di minore gravità di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.
Le predette censure non sono state dedotte in appello. I motivi d'appello riguardavano, infatti, esclusivamente l'assoluzione dai reati di cui ai capi A) e B) in contestazione e la erronea configurazione dell'art. 337 cod. pen., nonché mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche e trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Le doglianze sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente