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Ordinanza — n. 13681/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13681/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited were too generic to meet statutory requirements. The appellant merely requested annulment without specifying legal reasons or factual elements supporting the claim. Consequently, the court applied the rule that generic grounds constitute a cause for inadmissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility Code of Criminal Procedure procedural requirements annulment appeal specificity of grounds imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCO SALVATORE nato a NAPOLI 11 16/06/1977 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Salvatore Cecco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, 80, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità in relazione alla richiesta di proscioglimento.

Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett.

c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden