Ordinanza — n. 13674/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORUSSO ROSA nato a BARI il 05/03/1981 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rosa Caporusso ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari l'ha condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, si è discostato dal minimo edittale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13674/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, si è discostato dal minimo edittale.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORUSSO ROSA nato a BARI il 05/03/1981 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rosa Caporusso ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari l'ha condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, si è discostato dal minimo edittale.
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nella(qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P:R.309/1990 e nella conseguente rideterminazione della pena, al quantitativo rinvenuto e ha pertanto ritenuto equa e congrua la pena base di mesi nove di reclusione, al di sotto della media edittale di appena tre mesi superiore al minimo), ulteriormente ridotta per la concessione delle circostanze generiche e per la scelta del rito a mesi quattro di reclusione e a euro 800,00 di multa, - Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid