Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and mere typographical errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Bevilacqua inadmissible regarding a conviction for the crime of obstruction of justice. The appellant argued for necessity and criticized the lower court's reasoning, but the court found these points merely repetitive of the appellate decision's established logic. Additionally, the court rejected claims regarding typographical errors, ruling they did not affect the argumentative structure of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's reasoning or if they consist solely of trivial errors that do not impact the logical structure of the decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SALVATORE nato a SARNO il 23/03/1997 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvatore Bevilacqua ha presentato ricorso avverso la sentenza del 6.02.2023 della Corte d'appello di Trieste di conferma della sentenza del Tribunale di Pordenone di condanna in ordine al reato di cui all'art., 116 CdS commesso in Porcia il 15.06.2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile. La deduzione, infatti, è meramente reiterativa nella parte in cui invoca l'applicazione dello stato di necessità, avendo la Corte di Appello già argomentato in modo coerente e logico in ordine alle ragioni per cui tale scriminante non era ravvisabile nel caso concreto ( pag 3 della sentenza impugnata).
Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato anche nella parte in cui censura nella stesura della sentenza meri errori di battitura, che non ne intaccano la struttura argomentativa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Cons t; i : re estensore Il Presidente