Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Umberto Di Bello's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. The appellant argued for legal violations regarding the prosecutor's conclusions, a different crime, and prior sanctions, but the court found these grounds repetitive or unsupported by new facts. Consequently, the appeal was rejected, and Di Bello was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 co. 15 bis d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285; Appeals based on generic complaints or reiterated arguments without new evidence or concrete legal defects are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLO UMBERTO nato a NAPOLI il 04/11/1951 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Bello Umberto ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 9.06.2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli Nord in ordine al reato di cui all'art. 7 co. 15 bis d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285, accertato in Napoli il 14 maggio 2019. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione delle conclusioni scritte della procura generale, è inammissibile. Il fatto che nella sentenza la Corte abbia dato atto che il Procuratore Generale aveva concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, quando, invece, ne aveva chiesto l'annullamento non vale a inficiare la motivazione della sentenza impugnata, posto che la Corte ha motivato in ordine alla sussistenza del reato e il ricorrente di contro non ha indicato alcuna concreta lesione collegata a quanto segnalato Rilevato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità per avere la Corte condannato in ordine ad un reato differente, è inammissibile.
La Corte ha spiegato che nella motivazione della sentenza di primo grado la data del commesso reato era stata indicata in modo erroneo e che si era trattato di un mero refuso, in quanto nella imputazione la data era stata correttamente contestata e dal complesso dell'istruttoria si comprendeva che il reato era stato commesso il 14 maggio 2019 Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto definitiva la precedente sanzione per analoga attività di parcheggiatore abusivo, è inammissibile in quanto reiterativa di censura già adeguatamente dedotta e vagliata.
La Corte ha dato atto che la definitività del precedente accertamento del 19 dicembre 2018 era emersa dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria Considerato che il quarto motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto anch'esso riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte, che ha spiegato come Di Bello avesse dimostrato pervicacia nella condotta di reato e assenza di qualsivoglia resipiscenza.
Il motivo di contro appare del tutto generico, in quanto il ricorrente si limita a dolersi del mancato riconoscimento delle circostanze, senza indicare ragioni di fatto o di diritto che la Corte avrebbe trascurato Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigli