Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandro Bernardo against the Court of Appeal of Genoa inadmissible. Bernardo argued that the appellate court's sentencing reasoning was flawed, but the court found this claim manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and Bernardo was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect in the reasoning of the lower court is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO ALESSANDRO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 29/01/1962 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; (1)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alessandro Bernardo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 29 giugno 2023, con cui in parziale riforma della sentenza del Gip Tribunale di Genova di condanna in ordine a quattro distinte fattispecie di reati di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 (a, b, c, d) due delle quali relative a contestazioni di quattro episodi in continuazione ciascuna (b, c), commesso in Genova negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 540,00 di multa. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato.
La Corte, muovendo dalla pena base individuata dal giudice di primo grado, ha operato nove aumenti in continuazione, in quanto le contestazioni di cui ai capi b) e c) erano relative a quattro episodi ciascuno, ed è pervenuta ad una pena ridotta rispetto quella della sentenza di primo grado. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigliere'estensore Il Presiden