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Ordinanza — n. 13509/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and failure to raise constitutional question.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for drunk driving, claiming the aggravating circumstance of causing an accident was unsupported by evidence. The court rejected this as a mere repetition of arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal, noting the appellant offered no new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided by the lower court without presenting new legal grounds or sufficient articulation of a constitutional question.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments drunk driving conviction constitutional question failure procedural dismissal guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente violazione grave delle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROLI SIMONE nato a BRESCIA il 12/09/1963 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Simone Broli ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 10.05.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Brescia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

c) e comma 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso il 6.01.2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente. I giudici hanno rilevato che il contributo causale dell'imputato alla causazione del sinistro era emerso dall'istruttoria dibattimentale, avendo il teste di polizia giudiziaria chiarito che Broli, in stato di ebrezza con un tasso alcolemico accertato di 1,76 gli alla prima prova e di 2,0 g/I alla seconda prova, aveva tamponato un'autovettura regolarmenl:e parcheggiata.

A fronte di tale motivazione il ricorrente sottopone alla Corte una diversa lettura del compendio probatorio e, dunque, una inammissibile diversa ricostruzione degli accadimenti. Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui si limita a rappresentare che in altro procedimento è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida. Il ricorrente, infatti, non ripropone la questione di costituzionalità, né la articola in modo sufficiente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in a, il 14 marzo 2024 Il Co