Italian Court dismisses appeal as merely reiterative of already rejected arguments regarding sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alessandro Masia's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. Masia argued for generic mitigating circumstances and conditional suspension of sentence, but the appellate court had already rejected these claims based on the nature of the offense and his prior criminal record. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appellant's new arguments were simply a repetition of previously dismissed criticisms without providing new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and rejected by the lower court without presenting new substantive grounds or a different legal perspective.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIA ALESSANDRO nato a LA SPEZIA il 19/12/1977 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; ì
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alessandro Masia ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 28.02.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di La Spezia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.
b) e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in la Spezia il 5.04.2018. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente. I giudici hanno rilevato che ostavano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che le modalità del fatto (ed in particolare il fatto che l'imputato al momento del controllo aveva rifiutato di firmare il verbale di accertamento), i vari precedenti penali di cui due specifici e che per le stesse ragioni la pena non poteva sospesa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Cons e tensore Il P