Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13506/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic legal violation claim lacking specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant's claim of a legal violation was deemed entirely generic. The applicant failed to provide any specific factual or legal arguments to support the request against the lower court's decision. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 6 c.p.p.: An appeal based on a generic allegation of legal violation without specific factual or legal grounds is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic legal violation inadmissible appeal lack of specific arguments procedural dismissal Italian criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 6 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANU EMANUEL nato a VENARIA REALE il 10/07(1988 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Emanuel Scanu ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 5.7.2023 con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna del Gip del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di cui all'art.116 CdS commesso in Venaria Reale il 23 ottobre 2020. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la corte dichiarato inammissibile l'appello, è inammissibile, in quanto, a fronte della articolata motivazione contenuta nella sentenza impugnata, la deduzione è del tutto generica e non fa menzione di alcuna ragione di fatto e di diril:to a sostegno della richiesta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigli re stensore Il Presidente