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Ordinanza — n. 13505/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of already reviewed and rejected arguments regarding alcohol test validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Costantino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision granting a benefit of non-mention of conviction based on alleged procedural flaws in an alcohol test. The court ruled that the argument regarding the lack of prior notice to the defendant was merely a repetition of a point already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal, which had found the notice had been properly given in the urgent investigation report.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of appeal, as such repetition constitutes a lack of new grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments alcohol test validity procedural notice benefit of non-mention guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO STEFANO nato a TORINO il 22/03/1994 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stefano Costantino ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 13.06.2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Asti in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.c) e commi 2 bis e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Asti il 29.11.2019, ha riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna sul casellario giudiziale. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità dell'accertamento alcolemico, benché non preceduto dall'avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello, che ha rilevato come nel verbale di accertamenti urgenti in atti del 29.11.2019 ( data del commesso reato) era indicato che l'avviso era stato dato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigliere est sore Il Presidente