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Ordinanza — n. 13504/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13504/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13504/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIKI MOHAMED nato il 22/08/1972 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Mohamed Friki ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 30.06.2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Aosta, ha ritenuto la contravvenzione di cui all'art. 186 comma 2 lett.c) d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 assorbita nel reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. commesso in Courmayeur il 17.11.2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata fissazione dell'udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen e il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare sostitutiva, è manifestamente infondato, quanto al primo profilo, e riproduttivo di censura già vagliata e ciisattesa con percorso argomentativo logico e coerente, quanto al secondo profilo.

Regesto Legislator

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art. 590 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 13504/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena (Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, Lo Monaco, Rv. 285358 - 01.).

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione restituzione dell'assistenza sociale soppressione della rendita d'invalidità impugnabilità della decisione di rinvio assistenza riabilitativa permesso di dimora retroattivo

Disposizioni normative citate

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art. 590 bis cod. pen
285 assorbita nel reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIKI MOHAMED nato il 22/08/1972 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mohamed Friki ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 30.06.2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Aosta, ha ritenuto la contravvenzione di cui all'art. 186 comma 2 lett.c) d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 assorbita nel reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. commesso in Courmayeur il 17.11.2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata fissazione dell'udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen e il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare sostitutiva, è manifestamente infondato, quanto al primo profilo, e riproduttivo di censura già vagliata e ciisattesa con percorso argomentativo logico e coerente, quanto al secondo profilo.

La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena (Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, Lo Monaco, Rv. 285358 - 01.).

La Corte di Appello ha spiegato con motivazione coerente e congrua che ostavano alla sostituzione i numerosi precedenti specifici e il fatto che dopo la fruizione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il ricorrente era ricaduto in condotte specifiche. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1/LAM2 ) Così deciso in Roma, il 14 4(1:Elizú 2024 Il Consigli stenso