Italian Court dismisses appeal against conviction for non-punishment claim as inadmissible due to discretionary judicial evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a specific offense. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, but the Court ruled that assessing the mitigating circumstances requires a complex, discretionary evaluation of the specific facts and subsequent conduct. Since the appellate court correctly applied these principles and provided sufficient motivation regarding the habitual nature of the violations, the Supreme Court found no grounds for intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of non-punishment grounds under Article 131 bis requires a complex, discretionary evaluation of the specific factual circumstances and subsequent conduct, which falls within the exclusive power of the trial judge and cannot be reviewed by the Court of Cassation absent a lack or manifest illogicity of reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ALESSANDRO nato a PRATO il 21/11/1972 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alessandro Ahmetovic ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 24.03.2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Prato in ordine al reato di cui all'art. 116 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Prato il 26.07.2018. Rilevato che il motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art.131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett.
c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la abitualità della condotta derivante dalla pluralità di violazioni accertate ( contravvenzioni del 24.11.207 e 29.01.2018), non può essere censurata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. n
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consiglie tens