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Ordinanza — n. 13499/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13499/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEVES ARAUJO LEONARDO nato a ROMA il 14/07/1990 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Neves Araujo Leonardo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 27 febbraio 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Velletri in ordine a ai reati di cui agli artt. 624 bis c.p., 625 n. 2 c.p., 648 c.p., 337 c.p., 4 I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di furto tentato, in luogo di quello consumato, è inammissibile, in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con argomenti giuridici corretti.

Regesto Legislator

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artt. 624 bis c.p; Ordinanza — n. 13499/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis c.p., 625 n. 2 c.p., 648 c.p., 337 c.p., 4 I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di furto tentato, in luogo di quello consumato, è inammissibile, in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con argomenti giuridici corretti.

Parole chiave

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vendita a titolo di autotutela tentato furto indagine per furto furto di lieve entità diritto di non autoincriminarsi assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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artt. 624 bis c.p
Neves Araujo Leonardo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 27 febbraio 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Velletri in ordine a ai reati di cui agli artt. 624 bis c.p., 625 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEVES ARAUJO LEONARDO nato a ROMA il 14/07/1990 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Neves Araujo Leonardo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 27 febbraio 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Velletri in ordine a ai reati di cui agli artt. 624 bis c.p., 625 n. 2 c.p., 648 c.p., 337 c.p., 4 I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di furto tentato, in luogo di quello consumato, è inammissibile, in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con argomenti giuridici corretti.

La Corte territoriale ha dato atto che il riccirrente, seppur momentaneamente, aveva acquisito la signoria autonoma sui beni sottratti, occultandoli dentro l'auto, sicchè si era verificato, oltre alla sottrazione, anche l'impossessamento al di fuori della sfera di sorveglianza altrui (pagina 7 della sentenza impugnata). Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto anch'esso riproduttivo di censura già vagliata adeguatamente, in assenza di confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha dato atto che la pena irrogata dal primo giudice era proporzionata rispetto alla gravità dei fatti e alla capacità a delinquere dell'imputato, già gravato da numerosi precedenti specifici. Rispetto a tali rilievi, il ricorso è meramente assertivo e generico, in quanto non indica i profili di cui la Corte non avrebbe tenuto conto e non contrappone in tal modo al percorso argomentativo seguito, alcuna valida ragione in fatto e in diritto. Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. vvv:3; Così deciso in Roma, il 14 (fiebbraloi 2024 Il Consiglier stensore I