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Ordinanza — n. 13498/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the ground cited does not fall within permitted review categories under Article 448. The court rejected the request for acquittal based on Article 129 due to its non-compliance with statutory admissibility requirements. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming a violation of law regarding the lack of a specific request in the lower court's judgment. The court rejected this argument because the cited ground does not fall within the specific categories of admissible grounds for review listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment of acquittal is inadmissible if the ground cited does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal Article 448 procedural code acquittal under Article 129 Cassation review grounds procedural costs and fine ricusazione del pubblico ministero abbandono del procedimento penale disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Rilevato che il motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod.
Artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
DanieZ Ndoj ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza Tribunale di Brescia con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a plurimi delitti di furto in abitazione posti in essere nel periodo 10 ottobre 2014- 15 ottobre 2014.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDO3 DANIEL nato il 28/01/1983 avverso la sentenza del 13/02/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA Léato avviso alle partS udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

DanieZ Ndoj ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza Tribunale di Brescia con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a plurimi delitti di furto in abitazione posti in essere nel periodo 10 ottobre 2014- 15 ottobre 2014. Rilevato che il motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 202