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Ordinanza — n. 13496/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against conviction for theft and fraud, ruling appeals inadmissible due to lack of reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13496/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Stefka Yordanova and Anabela Georgieva inadmissible against the appellate court's confirmation of their criminal convictions. The appellors argued for the recognition of statutory benefits and mitigating circumstances, but the court found their claims regarding the lack of reasoning manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that implicit reasoning regarding the denial of probation and the omission of criminal records is valid when the judge explicitly cites statutory grounds for denying generic mitigating circumstances based on the defendant's dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The denial of statutory benefits such as suspended sentence and the omission of criminal records in the judicial certificate are considered implicit reasoning when the judge explicitly refuses generic mitigating circumstances by referencing the defendant's dangerousness and the statutory criteria for such benefits.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility statutory benefits denial implicit judicial reasoning generic mitigating circumstances dangerousness assessment theft and fraud conviction Cassation Court review attività lucrativa irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv 280244
(Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv 280244) Nel caso di specie la Corte ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche in ragione dell'assenza di elementi per mitigare il trattamento sanzionatorio a fronte della ritenuta sussistenza di n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: YORDANOVA STEFKA nato il 22/12/1995 GEORGIEVA ANABELA nato il 26/06/1999 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; e

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stefka Yordanova e Anabela Gerogieva hanno presentato ricorso con atto unico avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 20.10.2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4 cod. pen. commesso in Valeggio sul Mincio il 20.11.2021. Rilevato che il motivo con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici di legge è manifestamente infondato. Invero è principio consolidato quello per cui le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv 280244) Nel caso di specie la Corte ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche in ragione dell'assenza di elementi per mitigare il trattamento sanzionatorio a fronte della ritenuta sussistenza di n. 2 aggravanti e della recidiva e, a proposito della determinazione della pena, ha rilevato che le indagate erano irregolari sul territorio, non disponevano di attività lavorativa e vivevano verosimilmente con i proventi del delitto e che le modalità di commissione del reato erano indicative di professionalità.

Dal complesso della motivazione dunque emerge come i giudici abbiano ritenuto non formulabile nei confronti delle ricorrenti una prognosi di non recidivanza e, dunque, non concedibili i benefici di legge. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consi45, estensore