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Ordinanza — n. 13495/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13495/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13495/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREVISANELLO GIANNI nato a CAMPOSAMPIERO il 06/02/1973 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Gianni Trevisanello ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 17.10.2022 con cui in parziale riforma della sentenza del Gup Tribunale di Treviso, ha riqualificato il fatta nel reato di cui all'art. 624 cod. pen e rideterminato la pena. Rilevato che il motivo, con cui deduce la sopravvenuta procedibilità a querela fteAto del rateo è inammissibile. Questa Corte ha già chiarito che la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile ( in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; post d.lgs n. 150/2022 Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468; Sez. 4 n. 49499 del 15/11/2023 Ud. (dep. 13/12/2023 ) Rv. 285467 - 01 Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione in materia penale restituzione in pristino procedure di ricorso modificazione delle conclusioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREVISANELLO GIANNI nato a CAMPOSAMPIERO il 06/02/1973 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gianni Trevisanello ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 17.10.2022 con cui in parziale riforma della sentenza del Gup Tribunale di Treviso, ha riqualificato il fatta nel reato di cui all'art. 624 cod. pen e rideterminato la pena. Rilevato che il motivo, con cui deduce la sopravvenuta procedibilità a querela fteAto del rateo è inammissibile. Questa Corte ha già chiarito che la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale.

Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile ( in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; post d.lgs n. 150/2022 Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468; Sez. 4 n. 49499 del 15/11/2023 Ud. (dep. 13/12/2023 ) Rv. 285467 - 01 Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pre