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Ordinanza — n. 13494/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13494/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13494/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAOU SAIFEDDINE nato il 20/09/1988 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Saifeddine Dhaou ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21.6.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Livorno in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 comma 1 n. 2 cod. pen commesso in Livorno nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censura già dedotta, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 13494/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 comma 1 n. 2 cod. pen commesso in Livorno nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censura già dedotta, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Parole chiave

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attenuazione della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali alleggerimento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
La Corte di Appello, con una motivazione logica e coerente, ha dato atto che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che ostavano al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.
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Ordinanza — n. 50626/2023 — snpen
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 50626/2023 — snpen
Ordinanza — n. 32384/2025 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded excessive sentence claim already addressed in first instance.
Ordinanza — n. 2575/2025 — snpen
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 2575/2025 — snpen
Ordinanza — n. 44685/2024 — snpen
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 44685/2024 — snpen
Ordinanza — n. 39311/2025 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism and sentencing balance arguments in the appeal. The court rejected the appeal as inadmissible because the arguments regarding recidivism were not raised in the appeal and the argument on general mitigating circumstances was merely a repetition of issues already adequately examined in the appealed judgment concerning the gravity of prior records and procedural conduct. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros. The core legal principle established is that arguments not properly raised in the appeal or those duplicating issues already decided cannot be considered by the appellate court. The keywords are criminal appeal, inadmissibility, recidivism, sentencing balance, procedural conduct, prior records, appellate review. My client is appealing a first-instance criminal judgment regarding a recidivism charge and the application of general mitigating circumstances. The opposing party contends that the arguments on recidivism were not formally deduced in the appeal and that the claim to balance general mitigating circumstances is a repetition of censure already fully evaluated in the lower court's decision on the gravity of prior records and the client's procedural behavior. What can I do? Is this possible?

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAOU SAIFEDDINE nato il 20/09/1988 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Saifeddine Dhaou ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21.6.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Livorno in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 comma 1 n. 2 cod. pen commesso in Livorno nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censura già dedotta, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di Appello, con una motivazione logica e coerente, ha dato atto che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che ostavano al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. le plurime condanne riportate dal ricorrente e l'assenza di elementi da valorizzare nel senso dalla ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigli ir estensore Il President