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Ordinanza — n. 13493/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft of electricity, citing lack of new arguments and established legal principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Mascali inadmissible, rejecting his claims regarding tampering with energy meters and the denial of a mitigating circumstance. The court found that the appellant's arguments merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the lower courts without providing specific new criticism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals must present specific new criticisms of the lower court's reasoning; mere repetition of previously rejected arguments renders the appeal inadmissible, and mitigating circumstances for domestic electricity theft are generally denied due to the continuous nature of consumption.

Parole chiave

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inadmissible appeal theft of electricity mitigating circumstance energy meter tampering procedural requirements azione di responsabilità legittimazione ad agire incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Con secondo motivo ha dedotto la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per non aver riconosciuto il giudice di merito la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.
Art. 81 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n.2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 4, Sentenza n. 18485 del 23/01/2009
Sez. 4, Sentenza n. 18485 del 23/01/2009 ;Sez.
Sez. 4, Sentenza n. 12716 del 09/01/2001
18485 del 23/01/2009 ;Sez. 4, Sentenza n. 12716 del 09/01/2001 Cc.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCALI MICHELE nato a CATANIA il 01/07/1969 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania con cui Mascall Michele era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 250,00 di multa per il reato di cui agli artt.81 cpv, 624, 625 n.2 cod. pen. commesso in Catania il 27/06/2013. Mascali Michele, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza su indicata, deducendo due motivi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza di appello in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta di manomissione e alterazione della registrazione dei consumi.

Con secondo motivo ha dedotto la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per non aver riconosciuto il giudice di merito la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Va rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). In particolare, rispetto al primo motivo, la arte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla condotta di manomissione del contatore intestato all'imputato e ha spiegato, nel rigettare i motivi di doglianza, che le valutazioni del giudice di primo grado erano supportate da molteplici elementi probatori, quali il rapporto di verifica Enel e la documentazione fotografica in atti. Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha rilevato che non erano emersi, né erano stati dedotti elementi favorevoli al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. e si è conformata all'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui «in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata» (tra tutte v.

Sez. 4, Sentenza n. 18485 del 23/01/2009 ;Sez. 4, Sentenza n. 12716 del 09/01/2001 Cc. (dep. 30/03/2001 ) Rv. 219152 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consiglier ete