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Ordinanza — n. 13492/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing mitigation and non-punishment grounds as discretionary judicial matters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luciano Ribera's appeal against the Second Instance Court of Catania inadmissible. The appellant challenged the refusal to recognize statutory mitigation circumstances and the exclusion of criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code. The Court ruled that assessing these factors involves a complex discretionary evaluation of the specific case facts, which cannot be reviewed by the Supreme Court absent a lack of or manifestly illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis, 62 n. 4, 131 bis, 133 cod. pen.; The assessment of statutory mitigation and non-punishment grounds constitutes a discretionary power of the trial judge regarding the gravity of the conduct, reviewable only for lack of or manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing mitigation non-punishment grounds judicial discretion appeal inadmissibility manifestly illogical reasoning circostanze attenuanti infrazione privilegiata peggioramento di uno stato anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Rilevato che il motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che il motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.
Art. 131 bis cod. pen.
con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
D.Igs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 131 bis cod. pen
con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone„ Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBERA LUCIANO nato a MELILLI il 27/03/1960 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; MOTIVI DELLA DEECISIONE Luciano Ribera ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Siracusa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 , 624, 625 comma 1 n. 2 e 7 cod. pen. commesso in Augusta il 24.01.2015. Rilevato che il motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen e 62.n 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile.

Sotto il primo profilo, la Corte di appello ha dato conto del fatto che il giudice di prime cure aveva ritenuto che i fatti non fossero meritevoli di ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, sicché l'esercizio del potere discrezionale che presiede a detto giudizio è stato motivato in modo adeguato. Sotto il secondo profilo, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'enti1:à del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett.

c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone„ Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto, N oltre che i plurimi precedenti anche per fatti specifici tale da integrare la nozione di abitualità, non può essere censurata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il C