Ordinanza — n. 13491/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BILLA SIMONE nato a CATANIA il 12/10/1993 SCARPACI GIUSEPPE nato a CATANIA il 23/02/1973 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13491/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Simone Billa e Giuseppe Scarpaci hanno presentato ricorso con atto unico avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 25.10.2022 con cui, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Siracusa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen. commesso in Siracusa il 21.4.2015, ha rideterminato la pena nei confronti di Billa in mesi 3 giorni 10 di reclusione e euro 180 di multa e confermato nel resto. Rilevato che il ricorrente Billa censura la determinazione della pena da parte della Corte di Appello, rilevando che il calcolo sarebbe errato.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BILLA SIMONE nato a CATANIA il 12/10/1993 SCARPACI GIUSEPPE nato a CATANIA il 23/02/1973 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Simone Billa e Giuseppe Scarpaci hanno presentato ricorso con atto unico avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 25.10.2022 con cui, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Siracusa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen. commesso in Siracusa il 21.4.2015, ha rideterminato la pena nei confronti di Billa in mesi 3 giorni 10 di reclusione e euro 180 di multa e confermato nel resto. Rilevato che il ricorrente Billa censura la determinazione della pena da parte della Corte di Appello, rilevando che il calcolo sarebbe errato.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto nulla vieta che la riduzione per le circostanze attenunati generiche sia effettuata in misura diversa per la pena detentiva e la pena pecuniaria (Sez. 3,. 37849 del 19/05/2015 Rv. 265184 - 01). Rilevato che il ricorrente Scarpaci censura in maniera generica il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato dalla Corte di Appello con un pertinente richiamo alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigl e estensore Il Pres