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Ordinanza — n. 13489/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13489/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13489/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIVALOCCHI ALESSIO nato a GARDONE VAL TP,OMPIA il 11/12/1992 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA\dato avviso aiTe 13à—di; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Alessio Schivalocchi ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commesso in Albisola Superiore il 28.06.2016. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017„ è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13489/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commesso in Albisola Superiore il 28.06.2016. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017„ è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena modalità di calcolo dell'ammenda controllo della commisurazione della pena modificazione delle conclusioni commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Alessio Schivalocchi ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIVALOCCHI ALESSIO nato a GARDONE VAL TP,OMPIA il 11/12/1992 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA\dato avviso aiTe 13à—di; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alessio Schivalocchi ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commesso in Albisola Superiore il 28.06.2016. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017„ è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Considerato che il ricorrente censura la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ovvero un motivo inammissibile„ atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 — 01).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigli estensore Il P